Sentenza Corte di Cassazione 9 marzo 2018, n. 10740
Sicurezza sul lavoro - Delega di funzioni ex articolo 16, Dlgs 81/2008 - Requisiti formali - Mera nomina scritta - Insufficiente - Infortunio sul lavoro - Responsabilità delegante - Sussistenza
In materia di infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia del datore può essere trasferita a terzi ma non è sufficiente una nomina scritta, vanno soddisfatti i requisiti della delega ex “Tu sicurezza”.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 9 marzo 2018, n. 10740, confermato che affinché, in materia di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni sia valida, l’atto di delega ex articolo 16, Dlgs 81/2008 debba essere espresso, inequivoco, certo e investa persona tecnicamente capace; non è quindi sufficiente un atto di nomina, seppure firmato dal delegato. L’eventuale subentro del delegato nella posizione di garanzia del delegante solleva quest’ultimo da responsabilità in caso di infortunio occorso ad un lavoratore.
Nel caso concreto, l’imputato valdostano è stato ritenuto responsabile delle lesioni occorse ad un lavoratore ex articolo 590, Codice penale; a nulla sono valsi i tentativi di identificare una nomina scritta a terzi (conferimento di ruoli) quale delega di funzioni, con conseguente passaggio di responsabilità.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 marzo 2018, n. 10740
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