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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2018, n. 29617

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto di gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 e articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Sanzione amministrativa a carico dell'Ente - Prescrizione quinquennale - Articolo 22, Dlgs 231/2001 - Decorrenza - Interruzione della prescrizione per effetto della contestazione dell'illecito amministrativo - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - Legittimità - Sussistenza

Se interviene la contestazione dell'illecito, le sanzioni amministrative ex Dlgs 231/2001 a carico della società per reato di gestione illecita rifiuti commesso dal manager si prescrivono entro 5 anni dal giudicato.
Così ha ritenuto la Cassazione (sentenza 2 luglio 2018, n. 29617) ritenendo non decorso il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs 231/2001 a carico di una azienda delle Marche per responsabilità amministrativa per il reato-presupposto di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 commesso dal manager dell'azienda.
Se è vero che il Dlgs 231/2001 prevede che le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni dalla consumazione del reato, è anche vero che tale decreto prevede che se la prescrizione viene interrotta – come avvenuto nel caso di specie – tramite la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato essa non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza rimandandola al Giudice del merito per la valutazione della sanzione.

Corte di Cassazione

Sentenza 2 luglio 2018, n. 29617