Sentenza Corte di Cassazione 4 giugno 2013, n. 24277
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Corruzione per l'ottenimento di un appalto pubblico - Sequestro finalizzato alla confisca - Profitto del reato - Determinazione - Esclusione dell'utilità percepita dall'Ente pubblico danneggiato in esecuzione del contratto
Dal profitto del reato sequestrabile ex articolo 19, Dgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reato di dipendenti e amministratori) va sottratta l'utilità conseguita dall'Ente danneggiato in forza dell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive.
Così si è espressa la Corte di Cassazione (sentenza 4 giugno 2013, n. 24277) annullando il provvedimento cautelare disposto dal Tribunale sui beni di un'azienda nell'ambito di un procedimento di corruzione di pubblici funzionari per l'ottenimento di un appalto. Per i Giudici nel caso ci si trovi di fronte ad un contratto a prestazioni corrispettive - come l'appalto in questione - non può essere considerato profitto del reato oggetto di sequestro finalizzato alla confisca ex articolo 19, Dlgs 231/2001 l'intero importo fatturato all'Ente pubblico, ma va sottratta l'utilità conseguita dalla Amministrazione in esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.
La Suprema Corte ha anche ricordato che in tema di responsabilità da reato degli Enti, qualora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, gli stessi non possono costituire oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, perché utilità non ancora percepite dall'Ente, anche se liquide ed esigibili.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 giugno 2013, n. 24277
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