Sentenza Corte di Cassazione 24 settembre 2018, n. 40931
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Utilizzo di macchinario non rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro - Interesse o vantaggio della società - Configurabilità - Accelerazione dei tempi di produzione e risparmio di spesa- Sussistenza - Assenza di un modello organizzativo - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'Ente - Sussistenza
L'infortunio del dipendente causato da un macchinario che non risponde alle norme in materia di sicurezza sul lavoro allo scopo di accelerare la produzione fa scattare la responsabilità della società ex Dlgs 231/2001.
Così la Cassazione nella sentenza 24 settembre 2018, n. 40931 in relazione all'infortunio sul lavoro subito da un operaio di una azienda friulana mentre usava un macchinario non in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro messo a disposizione dal datore di lavoro allo scopo di accelerare la produzione. Da un lato è stata confermata la responsabilità dell'amministratore delegato della società che aveva fornito in comodato d'uso il materiale non a norma per la sua posizione di garanzia della sicurezza in favore del comodatario (articolo 23 del Dlgs 81/2001).
Dall'altro è stata ribadita la responsabilità ai sensi del Dlgs 231/2001 della società che ha ricevuto il macchinario poiché da questo uso che ha provocato l'infortunio del lavoratore - configurandosi il reato presupposto ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - l'Ente ha avuto un interesse o vantaggio (accelerare i tempi della produzione e avere un risparmio di spesa) e inoltre non era dotato di modello organizzativo idoneo a prevenire l'evento.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 settembre 2018, n. 40931
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