Sentenza Corte di Cassazione 11 gennaio 2023, n. 570
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Infortunio del lavoratore - Obblighi del datore di lavoro di predisporre misure atte a prevenire cadute dall'alto e di garantire la formazione dei lavoratori (N.d.R.: articoli 15 e 111, Dlgs 81/2008) - Violazione - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Reato commesso a vantaggio dell'impresa (vantaggio consistito nel risparmio di spesa) - Responsabilità dell'Ente ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Presupposti - Dimostrazione della colpa di organizzazione dell'Ente (assetto organizzativo "negligente") - Necessità - Sussistenza - Assenza/inidoneità del modello organizzativo ex articoli 6 e 7 del Dlgs 231/2001 - Sufficienza - Esclusione
Per addebitare la responsabilità "231" all'Ente per il reato commesso dall'amministratore unico con violazione della normativa antinfortunistica occorre dimostrare la colpa di organizzazione dell'impresa.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza 570/2023) annullando la pronuncia della Corte d'Appello di Milano che dichiarava la responsabilità ex Dlgs 231/2001 di una Società per azioni in relazione al reato presupposto di omicidio colposo commesso dall'amministratore unico ai danni di un dipendente della ditta a cui erano stati subappaltati alcuni lavori. I Giudici di merito fondavano la responsabilità dell'impresa alla luce della "genericità ed inadeguatezza" del modello organizzativo ex articolo 6, Dlgs 231/2001, contestando il vantaggio ottenuto dall'Ente consistito nel risparmio di spesa derivante dalla mancata messa a disposizione di idonei mezzi di protezione atti a evitare cadute dall'alto e dall'omessa formazione dei lavoratori (articoli 15 e 111, Dlgs 81/2008).
Il Collegio ricorda che la mancata adozione, l'inidoneità o l'inefficace attuazione dei modelli organizzativi di cui al Dlgs 231/2001 non possono assurgere ad elementi costitutivi dell'illecito contestato all'Ente essendo necessario che l'accusa dimostri la cd. colpa di organizzazione dell'impresa, ossia la sussistenza di un assetto organizzativo "negligente" derivante dall'omessa adozione delle cautele necessarie a prevenire la commissione dei reati idonei a fondare la responsabilità dell'impresa. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 11 gennaio 2023, n. 570
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