Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 giugno 2021, n. 23300

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Truffa per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche - Articolo 640-bis, Codice penale - Articolo 24, Dlgs 231/2001 - Interesse o vantaggio dell'Ente - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Condizioni - Finanziamento che non sia distratto a vantaggio esclusivo dei soci - Necessità - Sussistenza - Interesse concorrente dei soci con la società - Responsabilità dell'Ente - Sussistenza

La "responsabilità 231" dell'impresa per reato presupposto di truffa ai danni dello Stato per avere un finanziamento pubblico non dovuto, non scatta solo se il denaro è stato distratto a vantaggio esclusivo dei soci.
Confermata dalla Cassazione (sentenza 15 giugno 2021, n. 23300) la condanna di una società pugliese ai sensi degli articoli 5 e 24 del Dlgs 231/2001 per il reato presupposto di truffa ai danni dello Stato per ottenere un finanziamento pubblico non dovuto (articolo 640-bis, Codice penale). Per i Supremi Giudici la responsabilità amministrativa della persona giuridica non scatta solo se il finanziamento illecito era stato immediatamente distratto a vantaggio esclusivo dei soci. In questo caso infatti alla società nulla potrebbe essere imputato non avendo tratto alcun beneficio neppure prospettico come un futuro risparmio di spesa.
Diversamente, se la truffa consente alla società di ottenere ed utilizzare per la propria attività i capitali ottenuti illecitamente, ci sarebbe l'interesse o vantaggio che ex articolo 5, Dlgs 231/2001 inchioda l'Ente alle sue responsabilità. Così come l'Ente è responsabile anche se ci fosse un interesse personale concorrente dei soci che perseguendo il loro interesse, oggettivamente, anche indirettamente, realizzano anche quello della società. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 15 giugno 2021, n. 23300