Sentenza Corte di Cassazione 9 settembre 2021, n. 33497
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Domande di accesso al conseguimento di agevolazioni finanziarie - Indicazioni mendaci sui requisiti per l'ottenimento dei contributi - Reato presupposto di truffa continuata e aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex articolo 640-bis Codice penale - Sussistenza - Responsabilità dell'Ente - Mancata adozione/attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato - Sanzioni amministrative all'Ente ex articoli 24, 5 e 6 Dlgs 231/2001 - Prescrizione della sanzione in cinque anni dalla consumazione del reato ex articolo 22 Dlgs 231/2001 - Versamenti rateizzati del contributo ottenuto mediante truffa - Decorrenza della prescrizione dalla cessazione dei pagamenti - Sussistenza - Versamento in un'unica soluzione - Decorrenza della prescrizione dalla data di erogazione del contributo - Sussistenza
Nell'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ottenute tramite versamenti rateizzati la prescrizione delle sanzioni ex Dlgs 231/2001 per l'Ente decorre solo dalla cessazione dei pagamenti.
Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 33497/2021, in tema di responsabilità degli Enti di cui al Dlgs 231/2001. Nella specie, a una società della Regione Emilia-Romagna veniva contestato l'illecito di cui all'articolo 24 del Dlgs 231/2001 per la mancata adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato, contestato all'amministratore unico, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis Codice penale. Si contestava in particolare l'aver fornito indicazioni mendaci sui requisiti necessari per il conseguimento di agevolazioni finanziarie.
La Corte rigetta il ricorso con cui veniva censurata la mancata prescrizione della sanzione amministrativa contestata all'Ente, ricordando sul punto che nei in casi in cui l'erogazione del contributo, ottenuto mediante condotta truffaldina, avvenga tramite versamenti rateizzati la sanzione a carico dell'Ente si prescrive in cinque anni dalla cessazione dei pagamenti, quale momento consumativo del reato. Laddove al contrario il pagamento sia unico, come nella specie, la prescrizione decorre dalla data di erogazione dello stesso. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 9 settembre 2021, n. 33497
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