Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Tribunale Vicenza 19 giugno 2021, n. 348

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Esonero dalla responsabilità per reato presupposto commesso da manager o dipendenti - Adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo - Articolo 6, Dlgs 231/2001 - Redazione del modello - Riferimento a Codici di comportamento redatti da Associazioni di categoria degli Enti - Sufficienza - Esclusione - Efficace attuazione del modello - Presupposti - Affidamento della vigilanza sull'attuazione a un Organismo di vigilanza dotato di autonomi ed effettivi poteri di controllo e di indipendenza - Necessità - Sussistenza - Esclusione da responsabilità dell'Ente - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Estinzione della persona giuridica - Configurabilità - Procedura concorsuale - Insussistenza

Perché sia efficacemente applicato un modello 231 che "salva" l'Ente dai reati commessi dai manager occorre che l'Organismo di vigilanza che ne controlla l'applicazione sia autonomo e con poteri di intervento.
Queste le conclusioni del Tribunale di Vicenza che nella (lunghissima) sentenza 19 giugno 2021, n. 348, tra le altre cose ha puntato l'attenzione sul modello organizzativo 231 di cui disponeva l'Ente condannato per responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001. Affinché l'Ente possa andare esente da responsabilità, tale modello deve essere idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ma soprattutto occorre che esso sia efficacemente attuato e presidiato da un Organismo di vigilanza.
Tale Organismo di vigilanza, pur presente nell'Ente, non solo era composto da soggetti che rimanevano comunque sotto il controllo e direzione delle figure apicali dell'impresa (quindi non era autonomo) ma non risultava nemmeno dotato di effettivi poteri di intervento. Inoltre il modello può (non deve) essere "ispirato" ai Codici elaborati dalle Associazioni di categoria, ma se non è "calato" nella realtà aziendale risulta insufficiente. L'inosservanza del modello – afferma il Tribunale - non consiste nella mera violazione delle sue prescrizioni quanto in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola; insomma, una condotta di "aggiramento" di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa. Infine l'Organismo di vigilanza può incarnarsi nel collegio sindacale ma occorre che i poteri dei sindaci siano integrati per garantire l'effettività dell'esercizio delle funzioni di vigilanza proprie dell'Odv. La vicenda ha riguardato la responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001 di una banca per i reati-presupposto di false informazioni agli azionisti, alle Autorità di controllo e ai risparmiatori commessi dai suoi dirigenti. (FP)

Tribunale

Sentenza 19 giugno 2021, n. 348