Sentenza Corte di Cassazione 10 maggio 2022, n. 18413
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'Ente ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 per lesioni colpose a un dipendente (N.d.R.: articolo 590, Codice penale) in violazione di norme antinfortunistiche - Presupposti della responsabilità dell'Ente - Assenza di un modello organizzativo ex articolo 6, Dlgs 231/2001 e articolo 30, Dlgs 81/2008 - Insufficienza - Prova della sussistenza di una "colpa di organizzazione" dell'Ente - Necessità - Sussistenza
Per addebitare la responsabilità ex Dlgs 231/2001 all'Ente per reato commesso da manager e dipendenti non basta rilevare la mancanza del modello organizzativo, occorre provare la "colpa di organizzazione".
A ricordarlo la Corte di Cassazione nella sentenza 10 maggio 2022, n. 18413 che ha annullato la condanna di una azienda per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-septies, comma 3, Dlgs n. 231/2001, in relazione al reato-presupposto di lesioni colpose causate ad un dipendente durante l'uso di un macchinario in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. La responsabilità dell'azienda veniva stabilita dal Giudice di merito solo in ragione dell'assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro (articolo 30, Dlgs 81/2008), e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse con sistematicità e organicità la rispondenza delle macchine operatrici, acquistate e messe in linea, alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse.
Per i Supremi Giudici però, l'assenza del modello organizzativo, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'Ente per la cui sussistenza occorre invece fornire positiva dimostrazione della sussistenza di una "colpa di organizzazione" dell'Ente che va specificamente provata dall'accusa mentre l'Ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa. Vanno cioè individuati precisi canali che colleghino l'azione del dipendente e l'interesse dell'Ente e quindi, gli elementi indicativi di quel deficit organizzativo che rendono autonoma la responsabilità del medesimo. Di qui l'annullamento e il rinvio della decisione ad altro Giudice per una valutazione sul punto. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 10 maggio 2022, n. 18413
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