Sentenza Corte di Cassazione 6 settembre 2021, n. 32885
Responsabilità amministrativa degli Enti - Delitti contro l'industria e il commercio - Articolo 25-bis.1, Dlgs 231/2001 - Violazione dell'applicazione della sanzione su richiesta - Articolo 63, Dlgs 231/2001 - Statuizioni interdittive - Divieto di pubblicizzare determinati beni - Articolo 9, Dlgs 231/2001 - Pubblicazione sentenza - Articolo 18, Dlgs 231/2001 - Accordo processuale tra le parti su tipo e durata delle sanzioni - Necessità - Sussistenza
Il rapporto negoziale intercorso tra le parti in sede di patteggiamento per il reato ("presupposto" 231) preclude al Giudice la possibilità di applicare una sanzione diversa ed in peius da quella concordata, sia pure nei limiti della misura legale.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 6 settembre 2021, n. 32885) ha accolto un ricorso contro una sentenza di condanna del Tribunale di Gorizia, annullando la stessa limitatamente alle statuizioni "accessorie" riguardanti la pubblicazione di detta sentenza su un quotidiano (ex articolo 18, Dlgs 231/2001) e il divieto di pubblicizzare determinati beni (ex articolo 9, Dlgs 231/2001), in quanto non previste dall'accordo raggiunto in sede processuale per l'applicazione delle pena di legge su concorde richiesta delle parti (ex articoli 63, Dlgs 231/2001 e 444, Codice di procedura penale).
L'applicazione di sanzioni interdittive - ovvero di sanzioni "principali" in tema di responsabilità da reato degli Enti - nell’ambito di sentenze di patteggiamento, ribadisce in generale la Suprema Corte, può essere consentita solo all'esito di espresso accordo processuale, che stabilisca il tipo e la durata delle sanzioni. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 6 settembre 2021, n. 32885
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