Sentenza Corte di Cassazione 16 novembre 2021, n. 41582
Responsabilità amministrativa degli Enti - Uso di fatture per operazioni inesistenti al fine di esporre un credito Iva - Reato - Truffa ai danni dello Stato - Articolo 640, comma 1, n. 1, C.p. - Insussistenza - Frode tributaria - Disposizione speciale - Articolo 2, Dlgs 74/2020 - Sussistenza - Reato presupposto ai fini dell'applicabilità della responsabilità 231 - Articolo 25-quinquiesdecies, Dlgs 231/2001 entrato in vigore il 27 ottobre 2019 - Sussistenza - Applicabilità per fatti anteriori - Insussistenza
La responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è esclusa se la norma "speciale" violata, a differenza di quella "generale", non rientra tra i reati presupposto ex Dlgs 231/2001.
La Corte di Cassazione (sentenza 41582/2021) ha così deciso di annullare la sentenza con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria, in un caso di dichiarazioni fiscali fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, aveva dichiarato una società responsabile del reato di tentata truffa aggravata a danno dello Stato (ex articolo 640 C.p.) condannandola a una sanzione pecuniaria superiore ai 150mila euro ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 231/2001.
Secondo la Suprema Corte, invece, la condotta in questione la norma di cui all'articolo 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) del Dlgs 74/2000, applicabile in quanto disposizione "speciale" per i reati in materia di imposta sul valore aggiunto.
Considerato che la responsabilità dell'Ente per un fatto costituente reato a norma dell'articolo 2 del Dlgs 74/2020 è stata prevista solo a seguito della legge 124/2019 entrata in vigore il 27 ottobre 2019, ovvero in epoca di molto successiva al fatto contestato, la Cassazione ha deciso di annullare la condanna per la responsabilità 231 senza rinvio. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 16 novembre 2021, n. 41582
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