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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 22 settembre 2022, n. 35387

Responsabilità 231 – Associazione a delinquere allo scopo della commissione di reati fiscali – Delitti di criminalità organizzata – Articolo 24-ter, Dlgs 231/2001 – Mancata informazione di garanzia – Articolo 57, Dlgs 231/2001 – Conseguenze – Legale rappresentante indagato per reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente – Conflitto di interessi con Ente – Sussistenza – Divieto di rappresentanza dell'Ente in giudizio – Articolo 39, Dlgs 231/2001 – Sussistenza – Inderogabilità del divieto – Sussistenza – Modello organizzativo (N.d.R.: ex articolo 6, Dlgs 231/2001) – Obbligo di considerare l'ipotesi di conflitto di interessi e consentire la nomina di un difensore per l'Ente da parte di soggetto specificatamente delegato – Sussistenza

Un modello organizzativo adeguato ai sensi del Dlgs 231/2001 deve fare in modo che nel caso di conflitto tra legale rappresentante e interessi dell'Ente, quest'ultimo possa comunque tutelare i propri diritti di difesa.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 22 settembre 2022, n. 35387), più nel dettaglio, il modello 231, per essere adeguato, deve necessariamente considerare – e scongiurare - l'ipotesi in cui il legale rappresentante si trovi indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente, consentendo a quest'ultimo la nomina di un difensore da parte di un (altro) soggetto specificamente delegato a tale incombente proprio per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale.
Nel caso specifico giunto all'esame della Suprema Corte, invece, la società ricorrente - rappresentata da un difensore nominato proprio dal rappresentante legale indagato per il reato presupposto - si era limitata a sostenere la piena validità della nomina del difensore in quanto avvenuta a seguito di un attività investigativa posta in essere con "rapidità e sorpresa", quasi invocando l'esistenza di una sorta di forza maggiore tale da consentire una deroga al divieto di rappresentanza sancito, nelle ipotesi di conflitto di interessi, dall'articolo 39 del Dlgs 231/2001.
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato contro un'ordinanza del Tribunale di Perugia, ha invece deciso di ribadire, alla luce dei principi consolidati sul punto già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la inderogabilità del divieto di cui alla citata disposizione. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 22 settembre 2022, n. 35387