Sentenza Corte di Cassazione 2 dicembre 2019, n. 48779
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Lesione colpose al lavoratore per violazione di norme antinfortunistiche - Articolo 590, Codice penale - Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e mancata formazione del lavoratore - Articoli 28 e 37, Dlgs 81/2008 - Responsabilità dell'Ente - Articolo 25-septies DIgs 231/2001 - Interesse o vantaggio - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Reati colposi - Non volizione dell'evento - Irrilevanza - Condotta causata da scelte rispondenti all'interesse dell'Ente o finalizzare all'ottenimento di un vantaggio - Sufficienza
Per la responsabilità dell'Ente ex Dlgs 231/2001 per lesioni colpose al lavoratore da violazione norme antinfortunistiche non rileva che l'evento non sia voluto, conta il vantaggio/interesse per l'Ente.
La Corte di Cassazione (sentenza 2 dicembre 2019, n. 48779) è tornata sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 per reati colposi connessi con la violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/2008. Una società del Friuli Venezia Giulia era stata colpita da responsabilità "231" per il reato di lesioni colpose causato dai manager della società a un lavoratore non adeguatamente formato sul funzionamento di un macchinario. La Giurisprudenza della Cassazione è consolidata nel ritenere che nei reati colposi la responsabilità "231" dell'Ente non è collegata all'evento (lesione o morte del lavoratore) che può anche non essere voluto, quanto alla condotta, relativa all'interesse o vantaggio per l'impresa costituito dal risparmio di costi o del tempo che sarebbe occorso al dipendente per formarsi adeguatamente sul funzionamento del macchinario.
Una volta provato che la condotta che ha cagionato l'evento è stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'Ente o è stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'Ente medesimo (articolo 5, Dlgs 231/2001) scatta la responsabilità amministrativa della società ex Dlgs 231/2001 qualora si provi, come nel caso di specie, che non era stato adottato alcun modello organizzativo idoneo a prevenire il reato in oggetto.
Corte di Cassazione
Sentenza 2 dicembre 2019, n. 48779
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