Sentenza Corte di Cassazione 31 gennaio 2022, n. 3287
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Prescrizione dell'illecito amministrativo - Interruzione - Presupposti (articoli 22 e 59 del Dlgs 231/2001) - Richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'Ente - Emissione della richiesta entro cinque anni dalla commissione del reato, indipendentemente dai tempi della notifica - Sussistenza - Sicurezza sul lavoro - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, comma 3 del Codice penale commesso in violazione della normativa antinfortunistica - Responsabilità dell'amministratore unico di Srl - Richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'impresa per illecito amministrativo ex articolo 25-septies del Dlgs 231/2001 - Emissione della richiesta entro cinque anni dalla commissione del reato - Notifica della richiesta oltre detto termine - Estinzione dell'illecito per intervenuta prescrizione - Insussistenza
Il rinvio a giudizio per illecito "231", derivante da reato presupposto commesso in violazione della normativa antinfortunistica, interrompe la prescrizione indipendentemente dai tempi della relativa notifica.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 3287/2022, conferma l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui in tema di responsabilità da reato degli Enti la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'impresa interrompe la prescrizione "per il sol fatto della sua emissione" entro cinque anni dalla commissione del reato presupposto (articolo 22 del Dlgs 231/2001), in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione. Conclusione questa, ricorda la Corte, in linea con il regime previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato persona fisica.
La Corte annulla la sentenza del Tribunale di Gorizia che dichiarava estinto per prescrizione l'illecito amministrativo a carico di una società a responsabilità limitata in relazione al reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, comma 3 del Codice penale commesso dall'amministratore unico con violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Tribunale, avallando l'orientamento minoritario sul punto, escludeva che nella specie la richiesta di rinvio a giudizio avesse prodotto un effetto interruttivo sulla prescrizione in quanto emessa entro cinque anni dalla commissione del reato, ma notificata oltre detto termine. (IM)
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 31 gennaio 2022, n. 3287
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