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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 luglio 2021, n. 28309

Responsabilità amministrativa degli Enti - Principio dell'autonomia della responsabilità dell'Ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato presupposto - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Accertamento incidentale della responsabilità penale individuale -  Sufficienza ai fini della responsabilità 231 - Sussistenza - Declaratoria di prescrizione del reato presupposto - Obbligo del giudice di verificare, quantomeno in maniera incidentale, la sussistenza del fatto di reato - Sussistenza

Se il reato presupposto è prescritto, l'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell'impresa ex Dlgs 231/2001 non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.
Il principio è ribadito dalla sentenza 28309/2021 con la quale la Corte di Cassazione ha annullato, causa la motivazione "del tutto sommaria" fornita dalla Corte di Appello di Roma in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto di reato, una sentenza di condanna ex articolo 25-ter (Reati societari) del Dlgs 231/2001.
L'autonomia della responsabilità 231 dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato presupposto, ricorda preliminarmente la Suprema Corte, esclude la necessità di un definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, essendo invece sufficiente un mero accertamento incidentale della stessa, fermo restando i presupposti oggettivi e soggettivi di cui al Dlgs 231/2001.
In presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, quindi, l'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito è stato commesso "non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato". (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 21 luglio 2021, n. 28309