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Sicurezza sul lavoro
Documentazione Complementare

Parere Consiglio di Stato 24 giugno 2024, n. 814

Sicurezza sul lavoro - Obblighi antinfortunistici - Delega di funzioni ex articolo 16, Dlgs 81/2008 - Validità - Rispetto di condizioni e limiti specifici - Necessità - Sussistenza - Termine finale di validità - Scadenza - Proroga implicita - Ammissibilità - Esclusione - Differenza tra delega di funzioni e delega di firma - Mera funzione di decentramento burocratico della delega di firma - Sussistenza

La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro è subordinata ai requisiti previsti dal Dlgs 81/2008 e una volta scaduto il termine di validità non può intendersi implicitamente prorogata.
Lo sottolinea il Consiglio di Stato con parere 814/2014, pronunciandosi sull'istituto della delega di funzioni in materia antinfortunistica di cui all'articolo 16 del Dlgs 81/2008. Il Collegio ricorda che tale delega (dal datore di lavoro ad altri soggetti) si caratterizza per essere un atto derogatorio del normale sistema di distribuzione delle competenze in materia di sicurezza sul lavoro, essendo conferibile solo alle condizioni e limiti previsti dalla norma a soggetti dotati di specifici requisiti (di professionalità ed esperienza in base alla natura delle funzioni delegate).
Proprio perché condizionata a limiti espressi, il Collegio conclude che nell'ipotesi in cui la delega preveda espressamente un termine finale di validità, come avvenuto nella specie, la stessa non può considerarsi implicitamente prorogata. (IM)

Consiglio di Stato

Parere 24 giugno 2024, n. 814