Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 27 luglio 2010, n. 29619

Attivtà organizzate di traffico illecito di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Reato abituale di condotta - Competenza territoriale - Giudice del luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile

La competenza territoriale in materia di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti è del giudice del luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte, elemento costitutivo del reato.
Lo ha deciso la Cassazione 27 luglio 2010, n. 29619, che ha annullato per incompetenza territoriale le misure cautelari disposte dal giudice nei confronti di soggetti indagati per attività organizzate di traffico illecito di rifiuti (articolo 260 Dlgs 152/2006).
La fattispecie in parola è un reato abituale di condotta. Il luogo di consumazione del reato stesso, che si concreta nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, è quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, che sono l’elemento costitutivo del fattispecie delittuosa. La competenza territoriale è, quindi, quella del giudice del luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile.

Corte di Cassazione

Sentenza 27 luglio 2010, n. 29619