Sentenza Corte di Cassazione 4 novembre 2013, n. 44449
Rifiuti - Traffico illecito - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Requisiti - Abusività - Non determinante - Valutazione globale - Richiesta
Il requisito dell'abusività previsto dall’articolo 260 del Dlgs 152/2006 deve essere interpretato ed applicato in stretta connessione con la reiterazione della condotta di per sè illecita, con il dolo specifico e con l'ingiusto profitto.
La mancanza delle autorizzazioni non è certo determinante ai fini di individuare il traffico illecito, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 44449/2013, ben potendo questo sussistere anche in presenza delle autorizzazioni (a condizione che la gestione sia condotta in termini totalmente difformi dai titoli autorizzativi).Il delitto previsto dall’articolo 260 del Dlgs 152/2006, ricorda la Corte, non sanziona le condotte illecite “comuni” ma i comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, con una pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, che il Giudice deve valutare in modo globale.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 novembre 2013, n. 44449
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