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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 2 novembre 2010, n. 4526

Rifiuti - Termini stabiliti dal Dlgs 152/2006 - Impianti di smaltimento - Istanza per aumento della quantità di rifiuti -  Ritardo - Vizio dell'attività di controllo - Non sussiste

Il ritardo della Provincia nell’autorizzare l’aumento della quantità massima di rifiuti trattabili non legittima il soggetto istante a effettuare tale incremento senza attendere l’atto autorizzativo.
Questo perché il ritardo nel provvedere su una istanza di variante di un’autorizzazione non vizia in alcun modo l’attività amministrativa di controllo e sanzione del rispetto dei limiti dell’autorizzazione originaria, finché vigente (sentenza Tar Brescia 4526/2010).
Nessun risarcimento danni per la ricorrente, inoltre, alla quale tale ritardo è “quantitativamente” più imputabile che non alla Provincia, secondo la ricostruzione del Giudice amministrativo.
In relazione alla discrepanza tra peso presunto dichiarato e peso reale dei rifiuti trasportati (40% circa), il Tar ha ricordato che “la norma (di regolamento) che consente alle ditte di indicare anche il carico presunto non può essere interpretata nel senso della possibilità di indicare una cifra completamente sganciata da quella reale”.

Tar Lombardia

Sentenza 2 novembre 2010, n. 4526