Sentenza Corte di Cassazione 31 ottobre 2011, n. 22665
Raccolta e trasporto di rifiuti illecita - Sanzioni amministrative pecuniarie - Concorso di persone - Solidarietà tra titolare e dipendente - Condizioni
La Cassazione civile esclude qualsiasi automatismo sanzionatorio basato su una presunzione legale di concorso rifiuti del legale rappresentante dell’impresa nell’illecito trasporto dei rifiuti.
Secondo la Corte di Cassazione civile (sentenza 22665/2011), il concorso di persone nell’illecito amministrativo (articolo 5 della legge 689/1991) al quale consegue l’assoggettamento di ciascuno dei soggetti alla sanzione prevista in maniera non solidale, è configurabile a patto che il titolare dell’impresa abbia impartito delle specifiche direttive al proprio dipendente addetto al trasporto, o comunque quando lo stesso abbia omesso gli adempimenti formali richiesti dalla legge.
Alla realizzazione della pretesa sanzionatoria amministrativa, prosegue la Suprema Corte, è deputato invece l’istituto della “solidarietà” tra il titolare dell’impresa e il dipendente che commette l’illecito nel pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ex articolo 6 della legge 689/1991.
Corte di Cassazione
Sentenza 31 ottobre 2011, n. 22665
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