Sentenza Corte di Cassazione 26 febbraio 2013, n. 9187
Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Continuità dell'attività - Non richiesta
Cassazione: il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti previsto dall’articolo 256 del Dlgs 152/2006 non richiede la continuità dell’attività illecita e si configura anche a seguito di una condotta occasionale.
Nel solco di una “consolidata giurisprudenza”, la Corte di Cassazione (sentenza 9187/2013) ha nuovamente affermato la configurabilità del reato di trasporto illecito anche nel caso di attività occasionale, alla luce della considerazione che la fattispecie in questione non richiede, a differenza del più grave reato di traffico illecito previsto dall’articolo 260 del Dlgs 152/2006, la continuità dell’attività illecita.
Dalla Corte arriva poi un monito per P.a. e Giudici di merito, che devono sempre indagare concretamente la “pericolosità” dei rifiuti trasportati e non limitarsi, come nel caso in questione, ad asserire una notorietà (“i clorofluorocarburi sono notoriamente utilizzati nei frigoriferi e condizionatori”).
Corte di Cassazione
Sentenza 26 febbraio 2013, n. 9187
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