Sentenza Corte di Cassazione 26 marzo 2012, n. 11595
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Abbandono - Sanzioni - Penali e amministrative - Differenze
L'abbandono e l'ammasso di rifiuti hanno in comune il carattere dell'occasionalità della condotta che li distingue dal comportamento che configura invece il reato di discarica, continuo e di tipo imprenditoriale.
La Cassazione chiarisce (sentenza 26 marzo 2012, n. 11595) che il reato di abbandono di rifiuti è punibile con la pena amministrativa e con quella penale a seconda del soggetto che lo commette: se si tratta infatti di un privato, la sanzione è amministrativa (articolo 255, comma 1, Dlgs 152/2006), se si tratta di un soggetto qualificato (titolare di imprese o responsabile di enti) la sanzione è penale (articolo 256, comma 2).
Inoltre, in caso di reato commesso da un soggetto qualificato e qualora la gestione illecita abbia riguardato rifiuti non pericolosi sarà applicabile la pena dell'arresto o dell'ammenda, qualora si sia trattato di rifiuti pericolosi si applicheranno entrambe le pene.
Corte di Cassazione
Sentenza 26 marzo 2012, n. 11595
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: