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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio 2012, n. 16990

Gestione illecita di rifiuti - Articolo 259 del Dlgs 152/2006 - Sequestro a fini di confisca - Mezzi di trasporto - Interpretazione in malam partem - Esclusa

È illegittimo il sequestro preventivo a fine di confisca degli strumenti di lavoro che, come le pale meccaniche e gli escavatori, non hanno la qualità di mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 16990/2012), l’articolo 259 del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale) che prevede la “obbligatoria confisca del mezzo di trasporto” utilizzato nel caso di condanna per gestione illecita di rifiuti, non può essere interpretato in “malam partem”.
La Suprema Corte ha quindi annullato – con rinvio — l’ordinanza con cui il Tribunale di Salerno aveva respinto la richiesta di restituzione di una pala gommata e di una macchina operatrice semovente, senza aver esaminato i mezzi in questione sotto il profilo della necessaria distinzione tra veicoli adoperati per il trasporto dei rifiuti e gli ulteriori strumenti di lavoro che non abbiano la qualità i mezzi di trasporto, dei quali non è consentita la confisca.

Corte di Cassazione

Sentenza 8 maggio 2012, n. 16990