Sentenza Corte di Cassazione 24 luglio 2013, n. 32112
Rifiuti - Legislazione emergenziale - Trasporto senza autorizzazione - Condanna - Patteggiamento - Confisca del veicolo - Applicabilità - Condizioni - Limiti
In caso di reato di trasporto illecito di rifiuti ai sensi della legge emergenziale sui rifiuti in Campania (articolo 6, Dl 172/2008) la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del veicolo si applica anche in caso di patteggiamento della condanna.Lo ha deciso la Sezione III della Cassazione nella sentenza 24 luglio 2013, n. 32112 confermando il sequestro del veicolo a carico del ricorrente che aveva patteggiato una condanna per trasporto illecito di rifiuti ex articolo 6 Dl 172/2008 ("emergenza rifiuti in Campania"), anche se la norma escluderebbe la confisca obbligatoria in caso di patteggiamento (prevista invece ex articolo 259, Dlgs 152/2006).
Per la Corte anche se le norme speciali del Dl 172/2008 derogano a quelle generali del Dlgs 152/2006, queste ultime operano ancora se non derogate dal decreto-legge. Quindi se la condotta (trasporto illecito) ex articolo 6, comma 1, lettera d) Dl 172/2008, si sovrappone a quella ex articoli 256 o 258, comma 4, Dlgs 152/2006, scatta il sequestro obbligatorio, anche nel caso di patteggiamento per il reato più grave del citato articolo 6 (ved. contra, Cassazione n. 12783/2012).
Corte di Cassazione
Sentenza 24 luglio 2013, n. 32112
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