Ordinanza Tribunale di Chieti 26 settembre 2013
Rifiuti - Abbandono incontrollato, articolo 192, Dlgs 152/2006 - Responsabilità della persona giuridica ex Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo per equivalente per coprire i costi di smaltimento - Legittimità
È legittimo il sequestro per equivalente ai danni della società responsabile ex Dlgs 231/2001 del reato di abbandono rifiuti commesso dal suo amministratore, per recuperare i costi di smaltimento non sostenuti dalla società.
Il Tribunale di Chieti conferma con ordinanza 26 settembre 2013 il decreto di sequestro del Gip (Giudice per le indagini preliminari) dei beni della società pari all'ammontare del profitto conseguente al mancato corretto smaltimento dei rifiuti presenti sul sito di proprietà della società stessa il cui legale rappresentante è indagato per il reato ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 (abbandono rifiuti).
Ai sensi del Dlgs 231/2001 come integrato dal Dlgs 121/2011 sussiste la responsabilità amministrativa della società per il reato "ambientale" contestato al suo amministratore: è stato provato il fumus boni iuris che legittima il provvedimento cautelare (i rifiuti abbandonati sono stati rinvenuti nel terreno della società) e l’azienda non ha dimostrato un'estraneità ai fatti contestati, addebitabili anche a titolo di mera colpa. Si ricorda poi che ex articolo 19, Dlgs 231/2001 la confisca del profitto del reato presupposto, in quanto sanzione principale ed autonoma, ha natura obbligatoria, anche nella forma per equivalente.
Tribunale
Ordinanza 26 settembre 2013
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