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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 28 luglio 2021, n. 29578

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilità per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 e articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Reato commesso nell'interesse di terzi - Minimo interesse o vantaggio per l'Ente - Applicazione della sanzione amministrativa in misure ridotta - Articolo 12, Dlgs 231/2001 - Legittimità - Sussistenza

La società che consente a terzi il deposito incontrollato di rifiuti sul suo terreno per favorire un risparmio di spesa del terzo è responsabile ex Dlgs 231/2001 ma con sanzione ridotta.
Confermato dalla Cassazione nella sentenza 28 luglio 2021, n. 29578 il giudizio della Corte di merito in relazione alla responsabilità ex Dlgs 231/2001 di una azienda del Veneto per il reato presupposto di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 e articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001) commesso dal suo legale rappresentante che consentiva a terzi il deposito incontrollato di rifiuti sul terreno di proprietà dell'azienda.
Poiché però il reato era stato commesso nell'interesse di una terza persona (autore del deposito abusivo di rifiuti) consentendogli di risparmiare i costi del corretto smaltimento, e poiché il vantaggio per l'Ente era minimo, correttamente i Giudici hanno applicato una sanzione amministrativa 231 ridotta in ossequio all'articolo 12 del Dlgs 231/2001. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 28 luglio 2021, n. 29578