Sentenza Corte di Cassazione 12 settembre 2023, n. 37114
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reati presupposto (articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001) - Reato di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti posto in essere dai titolari di imprese o dai responsabili di Enti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006) - Esclusione - Attività di messa in riserva di rifiuti (voce R13, allegato C, Parte IV, Dlgs 152/2006) - Omessa autorizzazione (articolo 208, Dlgs 152/2006) - Responsabilità ex Dlgs 231/2001 per il reato di gestione illecita di rifiuti previsto dall'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti commesso dal titolare d'impresa ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 non rientra tra quelli idonei a fondare la responsabilità degli Enti ex Dlgs 231/2001.
Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 37114/2023 chiamata a pronunciarsi contro la pronuncia della Corte d'Appello di Bologna che confermava la condanna nei confronti di un'impresa di demolizioni per l'illecito amministrativo ex Dlgs 231/2001 in relazione al reato di gestione illecita di rifiuti commesso dagli amministratori della società. In particolare, per aver effettuato un'attività non autorizzata di messa in riserva di rifiuti.
La Corte, nel rigettare il ricorso, coglie l'occasione per ribadire che il reato di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti commesso dai titolari di impresa o dai responsabili di Enti non rientra nel catalogo tassativo dei reati presupposto idonei a fondare la responsabilità amministrativa degli Enti ex Dlgs 231/2001. Al contrario, ricorda la Corte, nell'elenco rientra invece il reato di gestione non autorizzata di rifiuti che punisce chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 12 settembre 2023, n. 37114
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