Sentenza Corte di Cassazione 18 settembre 2013, n. 38364
Rifiuti - Abbandono - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Attività economica esercitata anche di fatto - Rientra - Qualificazione formale - Non rileva
Il reato ai sensi dell’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 38364/2013), in interpretazione della norma che punisce, con sanzione penale, “i titolari di imprese ed i responsabili di enti” che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti.
Quel che basta secondo la Suprema Corte è la presenza di un’attività economica anche di fatto, “indipendentemente da una qualificazione formale" del soggetto o dell'attività. La possibile qualificazione dell’imputato quale “imprenditore agricolo” o “piccolo imprenditore”, conseguentemente, non ha alcun rilievo al fine di escludere la sanzione penale.
Corte di Cassazione
Sentenza 18 settembre 2013, n. 38364
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