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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 17 luglio 2020, n. 21289

Rifiuti - Nozione di rifiuto - Articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Presupposti - Concetto del "disfarsi" - Materiale sversato in un terreno - Qualifica di rifiuto dei materiali abbandonati - Sussistenza - Area recintata e chiusa da un cancello - Irrilevanza - Invocazione del deposito temporaneo - Articolo 183, lettera aa), Dlgs 152/2006 - Mancanza dei presupposti di legge - Sussistenza - Trasporto e abbandono dei materiali di risulta nell'area - Responsabilità penale - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Il fatto di avere depositato materiali vari in area recintata e chiusa da cancello non esclude il "disfarsi" che qualifica gli oggetti come rifiuti.
Confermata dalla Cassazione con ordinanza 17 luglio 2020, n. 21289 la condanna ex articolo 256, Dlgs 152/2006 di un soggetto che in Campania trasportava e collocava materiali edili di risulta, in un'area ubicata nei pressi di una pineta nelle immediate adiacenze di abitati, chiusa da un cancello. L'imputato lamentava che il materiale scaricato non era un "rifiuto", in considerazione del fatto che esso era stato collocato in area delimitata da un cancello chiuso con lucchetto e che quindi egli volesse solo temporaneamente collocarlo lì, disponendo comunque di un titolo all'uso dell'area.
Per i Supremi Giudici un bene diventa rifiuto ex articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 al verificarsi della circostanza del "disfarsi" e non è certo la recinzione o la chiusura dell'area sulla quale sono stati sversati i rifiuti ad escludere la volontà di disfarsene, che va improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale del bene all'abbandono, logicamente desunta dal Tribunale dalle contingenze concrete, cioè che l'area fino a poco tempo prima era intatta, benché abbandonata e dall'accumularsi del materiale ivi riversato nel tempo. Né può essere invocato il "deposito temporaneo", come suggerisce l'imputato in mancanza dei presupposti di legge (articolo 183, lettera aa), Dlgs 152/2006) mai addotti dal ricorrente. (FP)

Corte di Cassazione

Ordinanza 17 luglio 2020, n. 21289