Sentenza Corte di Cassazione 19 dicembre 2014, n. 52773
Rifiuti - Definizione di rifiuto - Arrticolo 183, Dlgs 152/2006 - Valutazione soggettiva - Inaccettabile - Qualificazione sulla scorta di dati obiettivi - Rileva - Abbandono di rifiuti - Reato - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Attività economica di fatto - Rientra
Per la Cassazione (sentenza 52773/2014) non c’è quindi alcun dubbio che il materiale florovivaistico di scarto, depositato in maniera incontrollata in area demaniale, costituisca oggettivamente un rifiuto.
A prescindere dall’esame delle diverse e note posizioni di dottrina e giurisprudenza sulla corretta individuazione del termine “disfarsi” presente all’interno della definizione di “rifiuto” (articolo 183, Dlgs 152/2006), infatti, la Suprema Corte è “assolutamente certa che, secondo i principi generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti”.
Il reato di abbandono di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006), ribadisce poi il Giudice sulla scia di precedente giurisprudenza, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima.
Corte di Cassazione
Sentenza 19 dicembre 2014, n. 52773
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