Sentenza Consiglio di Stato 14 ottobre 2014, n. 5120
Rifiuti - Deposito incontrollato - Aree private - Sanzione - Rientra - Comunicazione di avvio del procedimento - Esigenze di tutela dell'integrità dell'ambiente - Esonero
La nozione di “deposito incontrollato di rifiuti” è volutamente generica e, pertanto, nell’ottica del Legislatore, tenuto conto altresì delle finalità di tutela della salute e dell’igiene pubblica, è da riferire anche ad aree private.
Lo ricorda il Consiglio di Stato (sentenza 5120/2014) che ha confermato, con riferimento alla configurabilità del deposito incontrollato di rifiuti in aree non pubbliche e neanche aperte al pubblico, quanto stabilito dal Tar Lazio (sentenza datata 22 agosto 2002).
Respinta quindi l’interpretazione restrittiva dell’articolo 14 del Dlgs 22/1997, cd. “decreto Ronchi” (“è vietato l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo”), ora articolo 192 del Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”. Nel prevedere l’obbligo del proprietario del fondo di rimuovere i rifiuti, è infatti la norma stessa a confermare che la misura ripristinatoria è applicabile anche in aree non soggette ad uso pubblico.
Respinto anche il motivo di ricorso per la mancata comunicazione di avvio del procedimento (articolo 7, legge 241/1990). L’esonero dall’applicazione di tale disciplina è infatti “in re ipsa” nel caso in cui la definizione immediata del procedimento risponda ad esigenze di tutela dell’integrità dell’ambiente.
Consiglio di Stato
Sentenza 14 ottobre 2014, n. 5120
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