Sentenza Corte di Cassazione 28 febbraio 2018, n. 9070
Rifiuti - Traffico illecito - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Confisca veicolo - Articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 - Applicabilità in caso di prescrizione del reato - Esclusa - Articolo 260, comma 4-bis, Dlgs 152/2006 introdotto dalla legge 68/2015 - Effetto retroattivo - Escluso
La confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il delitto di traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Dlgs 152/2006) non può trovare applicazione nelle ipotesi di estinzione del reato per prescrizione.
Secondo il "principio di diritto" espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9070/2018, infatti, in tali ipotesi la confisca può trovare applicazione solo nelle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta (articolo 444, C.p.), come previsto sia dall'articolo 240, comma 1, C.p. (Confisca delle cose che servirono a commettere il reato), sia dall'articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 (Confisca del mezzo di trasporto utilizzato per un "trasporto" o un "traffico" illecito di rifiuti).
La Suprema Corte ha così deciso di annullare la sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un autocarro, confiscato in relazione a un reato di traffico illecito di rifiuti dichiarato estinto per prescrizione dallo stesso Tribunale, e ordinato la restituzione del mezzo all'avente diritto.
Nel caso specifico il Giudice non ha potuto applicare ratione temporis l'articolo 260, comma 4-bis, Dlgs 152/2006, norma ad hoc introdotta dalla legge 68/2015 - "che non può avere effetto retroattivo" - ai fini della confisca delle cose che sono servite a commettere il traffico illecito di rifiuti (o di beni di valore equivalente), che non disciplina espressamente l'ipotesi della prescrizione.
Corte di Cassazione
Sentenza 28 febbraio 2018, n. 9070
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