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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 6 giugno 2014, n. 23911

Rifiuti - Abbandono - Terreno di proprietà impresa - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Assenza di concorso nell'azione illecita - Responsabilità - Esclusa - Obbligo giuridico di rimozione - Ordinanza comunale - Necessaria

Se non ha concorso con i soggetti terzi autori dello smaltimento incontrollato, il proprietario del fondo non risponde penalmente ai sensi del Dlgs 152/2006, anche quando è a conoscenza dell'azione illecita.
Un obbligo giuridico di eliminare i rifiuti in capo al proprietario “incolpevole”, ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 23911/2014, “può sorgere solo a seguito di una ordinanza comunale che gli ordini la rimozione dei rifiuti stessi e lo sgombero dell'area, nei limiti e con le modalità previste dalla legge”.
La Suprema Corte ha così accolto il ricorso contro una condanna inflitta al titolare dell'impresa proprietaria dell'area dove i rifiuti erano stati abbandonati, ai sensi dell'articolo 256, comma 2 del “Codice ambientale”.
Nel caso specifico, oltretutto, la maggior parte dei rifiuti era stata abbandonata su terreni confinanti non riconducibili al ricorrente, la cui responsabilità era stata ritenuta accertata non con riferimento alle concrete attività di abbandono, bensì sulla base di una mera “disponibilità” di tale aree (a sua volta illogicamente presunta dalla assenza di recinzioni).

Corte di Cassazione

Sentenza 6 giugno 2014, n. 23911