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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 agosto 2018, n. 39244

Rifiuti – Reato di abbandono – Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 – Punibilità dell’amministratore "di fatto" di una società – Condizioni – Articolo 2639, C.c. (Estensione delle qualifiche soggettive) – Valenza interpretativa di carattere generale - Esercizio di apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico né occasionale – Necessità – Apprezzamento di fatto del Giudice di merito – Motivazione congrua e logica - Insindacabilità - Sussistenza

Il soggetto che, pur non essendo un legale rappresentante, esercita una continuativa attività gestoria dell'impresa responsabile di un abbandono di rifiuti, risponde del reato in quanto amministratore "di fatto".
L'applicazione del principio secondo il quale è necessario "l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico né occasionale" per qualificare un'attività come amministrazione "di fatto", precisa la Suprema Corte nella sentenza 39244/2018, deriva dall'articolo 2639 C.c. (Estensione delle qualifiche soggettive), norma che seppure dettata con riferimento ai reati societari, assume tuttavia una valenza interpretativa di carattere generale.
L'accertamento degli elementi sintomatici di una tale continuativa gestione o cogestione societaria, prosegue poi la Cassazione, costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto del Giudice di merito che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, risulta insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso specifico la Suprema Corte ha accolto il ricorso contro una sentenza con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato l'amministratore "di fatto" di una società per abbandono di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006), senza indicare – fatta salva un'unica testimonianza in giudizio da parte di un lavoratore - gli "elementi dimostrativi, tratti da comportamenti concretamente posti in essere, di una continuativa attività di esercizio, da parte sua, dell'attività gestoria".

Corte di Cassazione

Sentenza 30 agosto 2018, n. 39244