Sentenza Corte di Cassazione 15 luglio 2014, n. 30910
Rifiuti - Definizione di rifiuto - Articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi - Abbandono o deposito incontrollato - Reato - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Natura permanente o istantanea - Indici di riferimento - Valutazione del Giudice di merito - Rientra
Il contrasto giurisprudenziale sul carattere “permanente” o “istantaneo” del reato sanzionato dall'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, secondo la Cassazione, è “più apparente che reale”: la fattispecie prevede entrambe le ipotesi.
Secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza 30910/2014, infatti, l'abbandono di rifiuti (o deposito incontrollato) che non costituisce l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiude in se l'intero disvalore penale della condotta, non può integrare un reato permanente.
Se invece l'abbandono è “prodromico” a una successiva fase di smaltimento o recupero, l'illiceità integra invece una fattispecie di durata, che “permane” sino al compimento delle fasi ulteriori al rilascio.
Spetta quindi al Giudice di merito valutare, di volta in volta, se l'abbandono “si vada ad innestare in una più articolata fase – ancorché elementare – di gestione dello stesso ovvero se debba, invece, intendersi definita e conclusa in tutti i suoi elementi”. Per prendere tale decisione, che comporta importanti conseguenze anche in materia di prescrizione, può avvalersi di indici rivelatori come la pluralità o meno delle azioni o l'eventuale pertinenza del rifiuto con il circuito produttivo dell'agente.
Corte di Cassazione
Sentenza 15 luglio 2014, n. 30910
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: