Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2009, n. 26953
Abbandono di rifiuti - Articolo 51 Dlgs 22/1997 e articolo 256 del Dlgs 152/2006 - Sanzioni - Continuità normativa - Sussiste
Le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 51 del Dlgs 22/1997 (cd. “decreto Ronchi”) “permangono” nell’articolo 256 del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”).
Lo dice la Corte di Cassazione (sentenza 2 luglio 2009, n. 26953), nel confermare la condanna a carico di un privato per “abbandono di rifiuti”, ex articolo 51, comma 2, Dlgs 3 febbraio 1997, n .22.
Il tutto in virtù dei principi generali dell’ordinamento, i quali prevedono che nella successione delle leggi vada applicata la disposizione più favorevole all’imputato (“favor rei”) e quindi, nel caso specifico, l’articolo 51 del Dlgs 22/1997 (vigente fino al 28 aprile 2006), rispetto all’articolo 256 del Dlgs 152/2006 (vigente a partire dal 29 aprile 2006).
Corte di Cassazione
Sentenza 2 luglio 2009, n. 26953
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