Sentenza Corte di Cassazione 18 luglio 2022, n. 27691
Abbandono/deposito incontrollato di rifiuti - Violazione del divieto di cui all'articolo 192 del Dlgs 152/2006 - Sanzioni applicabili - Differenze - Privato cittadino - Sanzione amministrativa ex articolo 255 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Titolari di imprese/Responsabili di Enti - Sanzione penale ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti sono punite ex Dlgs 152/2006 con sanzione penale se commesse da titolari di imprese/Enti e con sanzione amministrativa se commesse da privati.
Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 27691/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall'affittuario di un terreno sito nel Comune di L'Aquila che era stato dichiarato responsabile del reato ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 perché, in assenza di specifica autorizzazione, abbandonava/depositava in modo incontrollato rifiuti pericolosi e non. Secondo il ricorrente la condotta accertata integrava invece un "semplice deposito incontrollato di rifiuti da parte di un privato cittadino" (con conseguente configurazione dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 255 del Dlgs 152/2006).
La Corte respinge il ricorso ricordando che, pur essendo le condotte di abbandono/deposito di rifiuti comuni alle fattispecie di cui agli articoli 255 e 256 del Dlgs 152/2006, solo le violazioni commesse da privati sono punite con sanzioni amministrative ex articolo 255 (sanzione pecuniaria da 300 a 3.000 euro, aumentata fino al doppio per i rifiuti pericolosi), mentre quelle commesse da titolari di imprese/responsabili di Enti sono punite con la sanzione penale ex articolo 256, comma 2 (arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26mila euro per rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26mila euro per rifiuti pericolosi). Nella specie il ricorrente deteneva il fondo nella qualità di legale rappresentante di una società e dunque è corretta, conclude la Corte, la rilevanza penale della condotta. (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 18 luglio 2022, n. 27691
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