Sentenza Corte di Cassazione 20 luglio 2012, n. 29460
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Dlg 152/2006 - Reato - Natura - Reato commissivo permanente - Condizioni
La contravvenzione di abbandono di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) costituisce un'ipotesi di reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa o con il sequestro del bene o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con la sentenza di primo grado.
La Corte di Cassazione (sentenza 20 luglio 2012, n. 29460) ha confermato un principio consolidato in materia, giudicando su una eventuale intervenuta prescrizione del reato. I ricorrenti lamentavano il decorso della prescrizione essendo qualificabile la loro condotta come reato istantaneo con effetti permanenti e non come reato permanente.
I Giudici, accogliendo sul punto le doglianze dei ricorrenti, hanno ribadito la distinzione tra la condotta di un abbandono di rifiuti (reato istantaneo o eventualmente permanente nel caso in cui la condotta venga reiterata) e quella di una "attivazione di un deposito di rifiuti" che assume caratteristiche ben diverse, compatibili con un'ipotesi di reato di natura permanente: il che certamente incide ai fini del computo del termine necessario al decorso della prescrizione.
Corte di Cassazione
Sentenza 20 luglio 2012, n. 29460
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