Sentenza Corte di Cassazione 2 marzo 2015, n. 8980
Rifiuti - Abbandono di rifiuti da parte di imprese terze - Responsabilità - Proprietario terreno - Obbligo di vigilanza - Sussiste
La Cassazione conferma la responsabilità penale del proprietario dell’area, su cui un’impresa terza ha depositato rifiuti in modo incontrollato, per non aver vigilato sull’osservanza da parte di quest’ultima delle norme ambientali.
La Suprema Corte (sentenza 8980/2015) ha così rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo di un terreno oggetto di un abbandono/deposito incontrollato di rifiuti “misti” da costruzione e demolizione (tra cui pannelli in cartongesso, secchi per pitture e travi in legno).
Il fatto che questi fossero stati depositati dalla ditta terza che sullo stesso sito stava realizzando un’opera in calcestruzzo (con l’evidente intenzione di miscelarli con le terre da scavo per riempire gli scavi), precisa il Giudice, non esime da responsabilità il proprietario del terreno che era comunque tenuto a vigilare sull’operato del cantiere di costruzione.
La responsabilità per la gestione non autorizzata dei rifiuti, ricorda la Corte, non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e della volontarietà della condotta, ma ben può scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza che, legittimamente, si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda.
Corte di Cassazione
Sentenza 2 marzo 2015, n. 8980
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