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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 24 settembre 2014, n. 39203

Rifiuti - Scarti vegetali - Combustione non autorizzata - Rilevanza penale - Sussiste - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Depenalizzazione della condotta - Articolo 256-bis, comma 6-bis, Dlgs 152/2006 - Non sussiste - Limiti - Condizioni

Bruciare scarti vegetali mediante incenerimento a terra rimane reato (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) il cui elemento oggettivo sussiste indipendentemente dalla quantità del materiale vegetale bruciato.
La Cassazione (sentenza 24 settembre 2014, n. 39203) torna sul reato di abbruciamento di scarti vegetali ribadendo che se non è provato l'inserimento anche mediante trasformazione in un circuito produttivo delle ceneri prodotte dalla combustione, rimane l'offensività della condotta. Gli scarti in questo caso sono "rifiuto" e bruciarli senza autorizzazione integra il reato di smaltimento senza autorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
Quanto al comma 6-bis dell'articolo 256-bis, Dlgs 152/2006, come introdotto dal Dl 91/2014, che esclude dal reato di gestione non autorizzata (articolo 256, Dlgs 152/2006) la bruciatura in loco di piccole quantità di materiale vegetale agricolo nel rispetto di specifiche condizioni, non ci troviamo di fronte a una depenalizzazione tout court della condotta ma a un margine di irrilevanza penale della condotta specificamente determinato a livello quantitativo e temporale.

Corte di Cassazione

Sentenza 24 settembre 2014, n. 39203