Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2016, n. 21936
Rifiuti - Scarti vegetali - Articolo 185, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006 - Abbruciamento - Gestione illecita e combustione illecita di rifiuti - Articoli 256 e 256-bis del Dlgs 152/2006 - Esclusione - Condizioni - Limiti
La Cassazione ha confermato che l'abbruciamento di piccoli cumuli di scarti vegetali nel rispetto dei limiti del Dlgs 152/2006 non costituisce né reato di gestione illecita né reato di combustione illecita di rifiuti.
Nella sentenza 25 maggio 2016, n. 21936 relativa all'abbruciamento di materiale vegetale in un fondo agricolo in Provincia di Avellino, la Suprema Corte ha ricordato il quadro normativo vigente in materia precisando che bruciare piccoli cumuli di scarti vegetali (solo quelli previsti dall'articolo 185, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006) in misura non superiore a 3 metri steri per ettaro/giorno sul luogo di produzione non integra il reato di combustione illecita di rifiuti (articolo 256-bis, Dlgs 152/2006).
Poiché tale materia vegetale – si ribadisce: solo quello che rispetta l'articolo 185, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006 – non costituisce "rifiuto", la sua combustione alle condizioni sopra descritte non integra nemmeno la fattispecie dell'articolo 256 del Codice ambientale (gestione illecita di rifiuti), rientrando nelle normali pratiche agricole.
Corte di Cassazione
Sentenza 25 maggio 2016, n. 21936
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