Sentenza Corte di Cassazione 24 ottobre 2018, n. 48397
Rifiuti - Abbruciamento di materiale vegetale ex articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 - Reato di gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Esclusione - Rispetto delle condizioni dell'articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza
In caso di combustione di residui vegetali, solo il rispetto puntuale della deroga contenuta nell'articolo 182, comma 6-bis del Dlgs 152/2006 esclude il reato di gestione illecita di rifiuti.
La Corte di Cassazione (sentenza 24 ottobre 2018, n. 48397) è tornata sulle condizioni da rispettare affinché la combustione di residui vegetali – quelli di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 – non sia considerata attività di smaltimento rifiuti e quindi, se fatta senza autorizzazione, configurare il reato di gestione illecita di rifiuti. La vicenda ha riguardato l'abbruciamento di cumuli di fogliame da parte di alcuni soggetti in Provincia di Avellino. Occorre puntualmente rispettare le condizioni poste dall'articolo 182, comma 6-bis, del Dlgs 152/2006: raggruppamento e abbruciamento in piccole quantità di residui vegetali, effettuato nel luogo di produzione al fine del loro reimpiego come sostanze concimanti e ammendanti.
L'articolo 182 comma 6-bis esclude quindi che costituisca smaltimento, fase residuale della gestione dei rifiuti, la combustione, con le modalità e alle condizioni descritte, di materiali che, per origine non sono rifiuti. Tale esclusione, tuttavia – ha precisato la Cassazione – "non riguarda tutti i materiali vegetali, senza distinzione di sorta, ma soltanto quelli che rispettano le ulteriori condizioni che la richiamata disposizione prevede e che riguardano, come detto sopra, provenienza, natura e, soprattutto, destinazione successiva, con la conseguenza che tutto ciò che non presenta tali requisiti è da considerarsi rifiuto."
Corte di Cassazione
Sentenza 24 ottobre 2018, n. 48397
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