Sentenza Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 38
Rifiuti - Scarti vegetali - Legge regionale - Abbruciamento di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole - Inquadramento come normale pratica agricola - Legittimità costituzionale - Sussistenza
L'abbruciamento in loco di residui vegetali è fuori dalla normativa sui rifiuti in quanto ordinaria pratica agricola e la Regione può legiferare in merito. Così la Corte Costituzionale nella sentenza 17 marzo 2015, n. 38.
Sotto esame della Corte la legge del Veneto 11/2014 che consente la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati considerandola normale pratica agricola. Lo Stato contestava alla Regione di avere disciplinato una materia, l'ambiente, di competenza esclusiva statale.
Non così per la Corte che ha ribadito (vedi già sentenza 16/2015) da un lato che, anche prima della novella dell'articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006, già l'articolo 185, comma 1, lettera f) esclude dalla disciplina "rifiuti" l'abbruciamento in loco di residui vegetali da attività agricole, dall'altro che la materia non rientra nel campo "ambiente" ma nel campo "agricoltura" per cui il Legislatore regionale può legittimamente legiferare. Si ricorda che ex articolo 185, Dlgs 152/2006 l'abbruciamento di residui vegetali in agricoltura è "fuori dalla disciplina rifiuti" solo se il materiale bruciato è reimpiegato come concime o ammendante.
Corte Costituzionale
Sentenza 17 marzo 2015, n. 38
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