Sentenza Corte di Cassazione 11 novembre 2015, n. 45145
Rifiuti - Discarica non autorizzata - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Nozione di discarica - Articolo 2, Dlgs 36/2003 - Caratteristiche - Rifiuti conferiti da terzi previo accordo con proprietario dell'area - Diretta partecipazione - Responsabilità - Sussistenza
Risponde del reato di discarica abusiva il proprietario dell’area ove i rifiuti sono conferiti da terzi, previo accordo, al fine di collocarli definitivamente sul posto utilizzandoli per la realizzazione di opere sul terreno medesimo.
In tale ipotesi, precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 45145/2015, la condotta del proprietario del terreno configura una diretta partecipazione al reato sanzionato dall’articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006.
La Suprema Corte ha perciò confermato la condanna nei confronti del titolare di un’area su cui erano stati collocati migliaia di metri cubi di rifiuti da demolizione conferiti da una ditta edile, a seguito di previ accordi, e destinati alla realizzazione di barriere antirumore a servizio di una pista automobilistica.
Proprio il previo accordo con terzi circa la collocazione definitiva dei rifiuti finalizzata al loro smaltimento in loco, secondo il Giudice, esclude che si possa parlare di condotta passiva di mera tolleranza dell’altrui abbandono di rifiuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 11 novembre 2015, n. 45145
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