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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 28 agosto 2023, n. 35853

Rifiuti - Pericolosi e non (N.d.R.: articolo 183, Dlgs 152/2006) - Discarica (N.d.R.: articolo 2, comma 1, lettera g), Dlgs 36/2003) - Assenza di autorizzazione - Reato ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Accumulo  di rifiuti in un'area, per effetto di una condotta ripetuta, con trasformazione della stessa in deposito, con tendenziale carattere di definitività - Sufficienza - Sussistenza - Mancanza di attività di trasformazione, recupero o riciclo - Rilevanza - Esclusione - Condotte punibili - Gestione della fase post-operativa della discarica - Ammissibilità - Sussistenza - Natura di reato permanente - Cessazione del reato - Ipotesi - Rilascio dell'autorizzazione amministrativa, rimozione dei rifiuti o bonifica dell'area, sequestro dell'area, pronuncia della sentenza di primo grado - Sussistenza

L'attività di gestione abusiva di una discarica comprende anche la fase post-operativa e cessa con il rilascio dell'autorizzazione, con la rimozione dei rifiuti o la bonifica, ovvero con il sequestro dell'area.
La Cassazione con sentenza 35853/2023 ha così respinto le doglianze dell'imputato, condannato dal Tribunale di Cagliari ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 per aver realizzato su un'area dallo stesso detenuta una discarica non autorizzata di rifiuti, pericolosi e non. A parere del ricorrente il reato deve ritenersi estinto per prescrizione, in quanto istantaneo e non permanente, essendo provato che il terreno si trovava in tali condizioni già da diversi anni e che dopo la condotta altrui di abbandono dei rifiuti non c'erano stati altri interventi riconducibili all'imputato.
La Corte ribadisce sul punto il principio giurisprudenziale secondo cui l'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa (cioè la fase successiva al conferimento di rifiuti fino alla completa chiusura della discarica), con la conseguenza che la permanenza del reato cessa con il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area, con il sequestro dell'area ovvero con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Nella specie, conclude il Collegio, non risulta che sia stato rilasciato alcun titolo autorizzatorio né che l'imputato abbia provveduto alla rimozione dei rifiuti o alla bonifica dell'area e dunque la prescrizione inizia a decorrere dalla data del sequestro. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 28 agosto 2023, n. 35853