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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 6 ottobre 2021, n. 36204

Rifiuti - Smaltimento illecito di ingente quantità di rifiuti pericolosi - Mera irregolarità amministrativa - Violazione prescrizioni dell'Aia - Articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Esclusione - Gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto - Articolo 131-bis, Codice penale - Esclusione - Ragioni - Ingente quantitativo dei rifiuti smaltiti illecitamente - Legittimità - Sussistenza

Smaltire illecitamente un grande quantitativo di rifiuti pericolosi legittima il Giudice a negare l'applicazione della causa di non punibilità per "speciale tenuità del fatto".
Questo il giudizio della Corte di Cassazione che nella sentenza 6 ottobre 2021, n. 36204 ha confermato la valutazione del Giudice di merito che ha negato l'applicabilità del beneficio dell'articolo 131-bis, Codice penale (non punibilità per speciale tenuità del fatto) al titolare di una impresa della Sicilia condannato ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 per avere prelevato e smaltito senza darne traccia e senza averne l'autorizzazione 4.500 chili di rifiuti di apparecchiature elettriche, contenenti sostanze pericolose non ricompresi tra i rifiuti gestiti ai sensi dell'autorizzazione ricevuta.
Qui non si tratta, afferma la Corte, di una mera irregolarità amministrativa nella tenuta dei registri di carico e scarico (inosservanza prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-quattuordecies, comma 2, Dlgs 152/2006) ma di smaltimento illecito punito ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006. E non risulta né manifestamente illogico o contraddittorio il ragionamento del Giudice del merito che ha escluso la causa di non punibilità per la rilevanza della quantità di materiale trattato. Nella valutazione della "speciale tenuità del fatto" che legittima il regime di favore si tiene conto della modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Anche solo l'assenza di uno dei requisiti (in questo caso l'entità del danno) legittima l'esclusione dell'applicazione della causa di non punibilità. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 6 ottobre 2021, n. 36204