Sentenza Corte di Cassazione 16 dicembre 2015, n. 49590
Rifiuti - Deposito e abbandono ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Diversità natura e prescrizione - Accertamento - No smaltimento e recupero - Reato di abbandono - Sussistenza
Il reato di abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 ha natura istantanea, mentre quello di deposito incontrollato ha natura permanente, con ripercussioni sui termini prescrizionali.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 16 dicembre 2015 n. 49590 ripercorso l’indirizzo giurisprudenziale che vede il reato di cui all’articolo 256, comma 2, del Dlgs 152/2006 concretizzarsi da una parte nel deposito incontrollato, con natura permanente vista la prodromicità della condotta rispetto a successivo smaltimento o recupero (con conseguente prescrizione decorrente dall’ultima condotta perpetrata) e nell’abbandono, con natura istantanea, non presupponendo ulteriori condotte (e con prescrizione decorrente da quel momento).
Nel caso in esame, l’imputato aveva dismesso (nel 2006) dieci sacchi contenenti eternit nel proprio giardino, senza pensare ad un successivo smaltimento o recupero, integrando in questo modo il reato di abbandono di rifiuti. I giudici, alla luce della natura istantanea del reato, hanno dichiarato il reato estinto per prescrizione.
Corte di Cassazione
Sentenza 16 dicembre 2015, n. 49590
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