Sentenza Consiglio di Stato 18 dicembre 2015, n. 5757
Rifiuti - Abbandono - Proprietario terreno - Ordinanza di rimozione - Articolo 14, Dlgs 22/1997 (ora articolo 192, Dlgs 152/2006) - Imputabilità soggettiva - Conoscenza stato dei luoghi - Mancata attivazione per impedire accesso - Intimabilità
Legittima l'ordinanza con cui un Comune campano ha ordinato la rimozione dei rifiuti al proprietario di un fondo che, pur essendo a conoscenza dei ripetuti abbandoni di rifiuti da parte di terzi, non si è attivato per limitare l'accesso al terreno.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato (sentenza 5757/2015) che ha respinto il ricorso presentato contro un'ordinanza emanata dal Sindaco di Ercolano ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 22/1997 (ora articolo 192 del Dlgs 152/2006).
Il CdS ha ribaltato il giudizio del Tar Campania che, in primo grado, aveva annullato l'ordinanza non ritenendo l'abbandono soggettivamente imputabile (dolo o colpa) al proprietario del terreno. Secondo il Giudice di appello, invece, il requisito della colpa postulato dalla norma "può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia".
Ed è proprio questo il caso del proprietario che, come quello ricorrente in giudizio, pur essendo a conoscenza dello stato dei luoghi (tanto da aver presentato in più occasioni denunce a carico di ignoti), non si attiva "in alcun modo" per limitare l'accesso al fondo.
Consiglio di Stato
Sentenza 18 dicembre 2015, n. 5757
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