Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2016, n. 10811
Rifiuti - Tassa rifiuti - Rifiuti speciali assimilati agli urbani - Esenzione dalla tassa - Condizioni - Dimostrazione di avere provveduto allo smaltimento tramite ditte specializzate - Fornitura di contratti e fatture - Necessità
Continua la stretta della Cassazione sull'esenzione dalla tassa rifiuti per gli "speciali" assimilati agli urbani, spetta al contribuente provare con idonea documentazione il diritto alla riduzione o all'esenzione dal tributo.
La Corte di Cassazione nella sentenza 25 maggio 2016, n. 10811 conferma il proprio orientamento "restrittivo" sull'applicazione della Tarsu ai rifiuti speciali "assimilati" agli urbani (analogo ragionamento si può fare sulla Tari, la nuova tassa rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2014). Nel caso di specie un Comune abruzzese aveva disposto l'esenzione dalla tassa per i rifiuti speciali assimilati agli urbani per la parte che superava determinate quantità. Il contribuente aveva fornito come prova per il diritto all'esenzione il Mud e i registri di carico e scarico e per la Cassazione, pur essendo valutabili come prove, in mancanza di contestazione, non sono sufficienti.
Occorre infatti che il contribuente fornisca la dimostrazione di avere conferito a una ditta specializzata l'incarico di provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, allegando contratti e fatture in quanto lo scopo della norma è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e sono tenuti a pagare persone specializzate per il loro smaltimento.
Corte di Cassazione
Sentenza 25 maggio 2016, n. 10811
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