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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte Costituzionale 25 febbraio 2016, n. 41

Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Gravi indizi di colpevolezza - Traffico illecito rifiuti - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere - Presunzione - Relatività

Se sono acquisiti elementi da cui risulti che, nel "caso concreto", le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, la custodia cautelare in carcere non si applica alle persone gravemente indiziate di un traffico illecito di rifiuti.
A ricordarlo è la Corte Costituzionale che nell'ordinanza 41/2016 sottolinea come l'articolo 275 del Codice di procedura penale (Criteri di scelta delle misure), a seguito delle modifiche apportate dalla legge 47/2015, stabilisca attualmente una presunzione "relativa" – e non più "assoluta" – di adeguatezza della custodia in carcere rispetto alle altre misure cautelari, almeno con riferimento ai soggetti indiziati di traffico illecito di rifiuti.
La stessa Corte Costituzionale, d’altra parte, aveva bocciato la disciplina previgente laddove "assimilava", ai fini cautelari, del reato sanzionato dall’articolo 260 del "Codice ambientale" al reato di associazione di tipo mafioso punito dall'articolo 416 del "Codice penale", precisando che, solo con riferimento a quest'ultimo, l'applicazione di una presunzione "assoluta" di adeguatezza della sola custodia in carcere appariva giustificata.

Corte Costituzionale

Ordinanza 25 febbraio 2016, n. 41

(Gu 2 marzo 2016 n. 9)

Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. 03/04/2006 n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.